Art. 9.
(Detrazioni fiscali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge agli artisti di cui all'articolo 8, agli agenti e ai produttori di cui all'articolo 11 è consentita la detrazione dell'IVA assolta per viaggi aerei, ferroviari, navali e automobilistici, nonché per tutte le spese, ivi comprese quelle di alloggio, riconducibili alla loro attività professionale, nella misura del 70 per cento.
      2. All'articolo 19-bis1, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), dopo le parole: «rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «e per gli artisti, gli agenti di spettacolo e rappresentanti di artisti, i produttori e organizzatori di spettacoli»;

          b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nei confronti degli agenti artistici e degli organizzatori di spettacoli;».